DNSH nei bandi: cos’è, perché è fondamentale e come dimostrarla
Negli ultimi anni molti imprenditori si sono trovati davanti a una novità che ha cambiato concretamente il modo di partecipare ai bandi: la DNSH (Do No Significant Harm), cioè il principio del “non arrecare danno significativo all’ambiente”.
Oggi la DNSH non è un “allegato in più”. In tanti avvisi è diventata un requisito sostanziale: se non è coerente con il progetto e con gli investimenti, può portare a esclusione, penalizzazioni o richieste di integrazioni (con perdita di tempo e rischio di perdere l’opportunità).
In questo articolo ti spieghiamo in dettaglio:
Cos’è la DNSH (Do No Significant Harm)
DNSH significa che un progetto finanziato con risorse pubbliche non deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Nel quadro europeo, il principio è collegato alla definizione di “danno significativo” contenuta nella Tassonomia UE (Regolamento (UE) 2020/852), che stabilisce cosa si intende per impatti negativi rilevanti rispetto agli obiettivi ambientali.
Nel contesto del Recovery and Resilience Facility (RRF) – cioè il programma che finanzia i PNRR – la Commissione Europea chiarisce che la DNSH va applicata e dimostrata nelle misure finanziate, anche attraverso una checklist e una metodologia di valutazione.
Perché la DNSH è diventata “decisiva” nei bandi
La DNSH è diventata centrale soprattutto con l’attuazione del PNRR: il portale ufficiale italiano spiega che il principio DNSH è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF.
In Italia, per l’operatività della DNSH nei progetti PNRR, un riferimento pratico molto usato è la Guida Operativa MEF–RGS, aggiornata con Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, che supporta amministrazioni e soggetti attuatori nell’applicazione del principio.
Cosa significa per un’impresa?
che non basta più descrivere “cosa compri” (macchinari, impianti, software),
serve anche dimostrare “come” quell’investimento non genera impatti ambientali significativi e, in molti casi, come rispetta requisiti e vincoli specifici del bando.
I 6 obiettivi ambientali: la base della verifica DNSH
La DNSH si valuta rispetto a sei obiettivi ambientali, previsti dall’impostazione europea collegata alla Tassonomia. La Commissione UE richiama esplicitamente che la definizione di DNSH va letta alla luce dell’art. 17 della Tassonomia, che riguarda i sei obiettivi ambientali.
In modo semplice, l’idea è questa: il progetto non deve danneggiare in modo significativo:
Clima (mitigazione) – emissioni, consumi energetici, efficienza
Adattamento climatico – rischio caldo estremo, alluvioni, resilienza delle strutture
Acqua e risorse idriche – consumo, scarichi, tutela delle acque
Economia circolare – rifiuti, riuso, durabilità, gestione scarti
Prevenzione dell’inquinamento – emissioni in aria, suolo, rumore, sostanze
Biodiversità ed ecosistemi – impatti su aree sensibili, suolo, habitat
DNSH “in pratica”: cosa si aspettano valutatori e bandi
Quando un bando richiede la DNSH, di solito vuole una cosa molto concreta: coerenza.
1) Coerenza tra investimenti e dichiarazioni
Se dichiari che il progetto riduce consumi/sprechi, deve emergere anche:
nelle caratteristiche dell’investimento,
nei documenti tecnici,
nella descrizione del progetto.
2) Tracciabilità e verificabilità
La Guida Operativa MEF–RGS punta su elementi di comprova e checklist nelle fasi chiave dei progetti PNRR (selezione/rendicontazione).
3) Valutazione misura per misura
La Commissione UE, nelle sue linee guida DNSH per l’RRF, indica che la valutazione deve essere fatta per ciascuna misura/intervento (non in modo generico “sul progetto” o “sull’azienda”).
Gli errori più comuni che fanno “saltare” la DNSH
Ecco gli errori che vediamo più spesso nei progetti:
Copia-incolla di una DNSH generica: non parla del tuo investimento, quindi non convince.
Contraddizioni: nella domanda scrivi “efficienza energetica”, ma nel piano investimenti non c’è nulla che la supporti (o viceversa).
Mancano i riferimenti concreti: nessuna indicazione su come gestisci rifiuti, smaltimenti, efficienza, materiali, consumi.
DNSH scritta “troppo tecnica” ma vuota: parole complesse senza elementi verificabili.
DNSH non allineata al bando: ogni avviso ha richieste, allegati e check specifiche (se ci sono, vanno seguite).
La DNSH non è burocrazia, è “ammissibilità”
Se vuoi partecipare ai bandi oggi, la DNSH è una competenza chiave: non per complicarti la vita, ma perché incide sulla tenuta del progetto (dalla candidatura alla rendicontazione).
FAQ
DNSH e PNRR: è obbligatoria?
Nel contesto del PNRR e dei finanziamenti RRF, il principio DNSH è indicato come fondamentale per l’accesso ai finanziamenti e viene gestito con strumenti operativi e checklist nelle linee guida ufficiali.
La DNSH riguarda solo progetti “green”?
No. La Commissione UE chiarisce che la valutazione DNSH va considerata per ogni misura/intervento e non solo per quelli “verdi”.
La DNSH è solo una dichiarazione?
Nei progetti strutturati (es. PNRR) la logica è quella della tracciabilità: ciò che dichiari deve poter essere supportato da elementi di comprova e documentazione secondo le guide operative.