Iperammortamento 2026: torna l’incentivo, ma con nuove regole
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova versione dell’Iperammortamento, introdotta dalla Manovra 2026 (Legge n. 199/2025).
Attenzione però: rispetto al passato (fino al 2019), l’incentivo sarà molto più strutturato e richiederà una procedura formale di accesso, con comunicazioni, certificazioni e controlli affidati al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
In questo articolo ti spieghiamo in dettaglio:
La grande novità: non sarà più “automatico”
Nella vecchia versione dell’Iperammortamento, spesso era sufficiente un’autocertificazione (o una perizia).
Dal 2026, invece, per ottenere il riconoscimento della maggiorazione degli ammortamenti sarà necessario:
✅ inviare apposite comunicazioni con modelli standardizzati
✅ produrre certificazioni sugli investimenti agevolabili
✅ trasmettere la documentazione al GSE, che avrà anche il compito di controllare la spettanza dell’agevolazione.
Il ruolo del GSE: gestione, procedure e controlli
La gestione operativa del nuovo Iperammortamento sarà affidata al GSE, che:
gestirà la procedura di accesso
riceverà comunicazioni e certificazioni
effettuerà controlli sull’agevolazione
È previsto inoltre un decreto attuativo (da emanare entro fine gennaio) per definire in dettaglio:
modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche
contenuti delle certificazioni (energetiche, ambientali, tecniche)
eventuale documentazione integrativa per dimostrare il diritto al beneficio.
Quali beni sono agevolabili nel nuovo Iperammortamento
Per accedere all’agevolazione, gli investimenti devono rientrare in due macro-categorie:
1) Beni strumentali 4.0 (materiali e immateriali)
Devono essere:
nuovi
inclusi negli elenchi degli allegati IV e V
interconnessi al sistema aziendale (gestione produzione o rete fornitura)
Inoltre, per i beni 4.0 è richiesto che siano “Made in EU”.
2) Impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
Sono agevolabili anche investimenti finalizzati a:
autoproduzione di energia rinnovabile
autoconsumo anche “a distanza”
sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia prodotta
Focus fotovoltaico: attenzione ai moduli ammessi
Per gli impianti fotovoltaici, la norma introduce un filtro preciso:
sono agevolabili solo moduli con determinate caratteristiche, con celle prodotte nell’UE e con efficienza minima specifica:
efficienza almeno 23,5% per moduli con celle UE
efficienza almeno 24,0% per moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem prodotte nell’UE
Vincoli obbligatori: sicurezza e regolarità contributiva
Uno degli elementi più importanti (e spesso sottovalutati) riguarda i requisiti di “condotta” dell’impresa.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata a:
✅ rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro
✅ regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Se questi requisiti non sono rispettati, il rischio è perdere il beneficio anche con investimenti tecnicamente corretti.
Cumulabilità: sì… ma con limiti precisi
Il nuovo Iperammortamento potrà essere cumulabile con altri incentivi nazionali o europei solo se:
non vengono finanziate le stesse quote di costo
non si supera il costo totale sostenuto
la base di calcolo viene considerata al netto di contributi e sovvenzioni ricevute
Divieto assoluto: niente cumulo con Transizione 4.0-2025
Questo è il punto più delicato:
il nuovo regime di Iperammortamento non può essere applicato ai beni che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0-2025.
Sono quindi esclusi:
beni strumentali acquistati tra 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025
oppure fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è accettato e versato almeno il 20% di acconto
FAQ
Il nuovo Iperammortamento parte nel 2026?
Sì, dal 1° gennaio 2026 (Manovra 2026).
Serve ancora l’autocertificazione?
Non basta più: sarà necessario inviare comunicazioni e certificazioni al GSE con modelli standardizzati
Si può cumulare con Transizione 4.0?
No: è espressamente vietato per investimenti già coperti dal credito d’imposta Transizione 4.0-2025.