Iperammortamento 2026: regole, vincoli e novità GSE

Iperammortamento 2026: torna l’incentivo, ma con nuove regole

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova versione dell’Iperammortamento, introdotta dalla Manovra 2026 (Legge n. 199/2025).
Attenzione però: rispetto al passato (fino al 2019), l’incentivo sarà molto più strutturato e richiederà una procedura formale di accesso, con comunicazioni, certificazioni e controlli affidati al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

In questo articolo ti spieghiamo in dettaglio:

La grande novità: non sarà più “automatico”

Nella vecchia versione dell’Iperammortamento, spesso era sufficiente un’autocertificazione (o una perizia).
Dal 2026, invece, per ottenere il riconoscimento della maggiorazione degli ammortamenti sarà necessario:
✅ inviare apposite comunicazioni con modelli standardizzati
✅ produrre certificazioni sugli investimenti agevolabili
✅ trasmettere la documentazione al GSE, che avrà anche il compito di controllare la spettanza dell’agevolazione.

Il ruolo del GSE: gestione, procedure e controlli

La gestione operativa del nuovo Iperammortamento sarà affidata al GSE, che:

  • gestirà la procedura di accesso

  • riceverà comunicazioni e certificazioni

  • effettuerà controlli sull’agevolazione

È previsto inoltre un decreto attuativo (da emanare entro fine gennaio) per definire in dettaglio:

  • modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche

  • contenuti delle certificazioni (energetiche, ambientali, tecniche)

  • eventuale documentazione integrativa per dimostrare il diritto al beneficio. 

Quali beni sono agevolabili nel nuovo Iperammortamento

Per accedere all’agevolazione, gli investimenti devono rientrare in due macro-categorie:

1) Beni strumentali 4.0 (materiali e immateriali)

Devono essere:

  • nuovi

  • inclusi negli elenchi degli allegati IV e V

  • interconnessi al sistema aziendale (gestione produzione o rete fornitura)

Inoltre, per i beni 4.0 è richiesto che siano “Made in EU”.

2) Impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

Sono agevolabili anche investimenti finalizzati a:

  • autoproduzione di energia rinnovabile

  • autoconsumo anche “a distanza”

  • sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia prodotta

Focus fotovoltaico: attenzione ai moduli ammessi

Per gli impianti fotovoltaici, la norma introduce un filtro preciso:
sono agevolabili solo moduli con determinate caratteristiche, con celle prodotte nell’UE e con efficienza minima specifica:

  • efficienza almeno 23,5% per moduli con celle UE

  • efficienza almeno 24,0% per moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem prodotte nell’UE

Vincoli obbligatori: sicurezza e regolarità contributiva

Uno degli elementi più importanti (e spesso sottovalutati) riguarda i requisiti di “condotta” dell’impresa.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata a:
✅ rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro
✅ regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Se questi requisiti non sono rispettati, il rischio è perdere il beneficio anche con investimenti tecnicamente corretti.

Cumulabilità: sì… ma con limiti precisi

Il nuovo Iperammortamento potrà essere cumulabile con altri incentivi nazionali o europei solo se:

  • non vengono finanziate le stesse quote di costo

  • non si supera il costo totale sostenuto

  • la base di calcolo viene considerata al netto di contributi e sovvenzioni ricevute

Divieto assoluto: niente cumulo con Transizione 4.0-2025

Questo è il punto più delicato:
il nuovo regime di Iperammortamento non può essere applicato ai beni che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0-2025.

Sono quindi esclusi:

  • beni strumentali acquistati tra 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

  • oppure fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è accettato e versato almeno il 20% di acconto

FAQ

Il nuovo Iperammortamento parte nel 2026?

Sì, dal 1° gennaio 2026 (Manovra 2026).

Non basta più: sarà necessario inviare comunicazioni e certificazioni al GSE con modelli standardizzati

No: è espressamente vietato per investimenti già coperti dal credito d’imposta Transizione 4.0-2025.

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