Iperammortamento 2026-2028: la nuova agevolazione fiscale tra opportunità e adempimenti
L’iperammortamento 2026-2028 si prepara a diventare una delle principali misure fiscali a supporto degli investimenti produttivi delle imprese italiane. La misura punta a favorire l’acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati, beni immateriali e investimenti legati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto.
In questo articolo ti spieghiamo in dettaglio:
Cos’è l’iperammortamento 2026-2028
L’iperammortamento è un incentivo fiscale che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali, aumentando così le quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Secondo quanto riportato nei documenti analizzati, la nuova misura riguarda gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028 e si applica, in particolare, ai beni materiali e immateriali indicati negli allegati di riferimento, oltre ad alcuni investimenti energetici destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
La logica dell’incentivo è semplice: l’impresa acquista un bene agevolabile e, se rispetta tutti i requisiti tecnici e procedurali, può dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto.
Le aliquote dell’iperammortamento: maggiorazione fino al 180%
Una delle novità più rilevanti riguarda gli scaglioni di investimento. L’iperammortamento può essere calcolato sulla base delle spese agevolabili completate in ciascuna annualità, e non sull’intero triennio 2026-2028. Le maggiorazioni previste sono:
| Fascia di investimento annuale | Maggiorazione prevista |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Questa impostazione annuale rappresenta un elemento positivo per le imprese che pianificano investimenti distribuiti su più esercizi, perché consente di valutare il beneficio in relazione agli investimenti effettivamente completati anno per anno.
Quando spetta il beneficio fiscale
La maggiorazione del costo di acquisizione rileva ai fini delle imposte sui redditi a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano due condizioni:
- l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento;
- il bene oggetto dell’investimento è entrato in funzione.
Per l’utilizzo effettivo del beneficio occorre inoltre attendere la comunicazione di esito positivo da parte del GSE.
Questo significa che la semplice acquisizione del bene non è sufficiente: l’impresa deve dimostrare la corretta realizzazione dell’investimento, il rispetto dei requisiti tecnici e il completamento dell’iter comunicativo previsto.
Le cinque comunicazioni obbligatorie al GSE
Uno degli aspetti più delicati dell’iperammortamento 2026-2028 riguarda l’aumento degli adempimenti. Oltre alle tre comunicazioni già note nel Piano Transizione 5.0, vengono introdotte due comunicazioni periodiche annuali.
| Comunicazione | Contenuto principale | Termine / momento |
|---|---|---|
| Comunicazione preventiva | Dati identificativi dell’impresa, tipologia e ammontare degli investimenti previsti, data prevista di interconnessione e di entrata in funzione per i beni energetici | Prima dell’avvio della pratica |
| Comunicazione di conferma | Data e importo del pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene | Dopo il pagamento dell’acconto |
| Comunicazione di completamento | Completamento dell’investimento e avvenuta interconnessione dei beni | Non oltre il 15 novembre 2028 |
| Comunicazione periodica annuale | Informazioni sugli investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio | Entro il 20 gennaio di ciascun anno |
| Comunicazione integrativa annuale | Piano di ammortamento con indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio | Entro il 30 giugno successivo |
L’accesso alla maxi deduzione sarà gestito tramite una piattaforma informatica del GSE, con termini di apertura definiti da successivi provvedimenti ministeriali.
Perizia tecnica asseverata: obbligatoria anche per beni di basso valore
Un altro elemento centrale riguarda la perizia tecnica asseverata. Dai documenti emerge che viene meno la semplificazione precedentemente prevista per i beni di valore inferiore a 300.000 euro.
Di conseguenza, anche per investimenti di importo contenuto, le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione devono essere comprovate mediante perizia tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato.
La perizia può essere rilasciata da:
- ingegnere iscritto all’albo;
- perito industriale iscritto all’albo;
- dottore agronomo o forestale, per il settore agricolo;
- in alternativa, secondo quanto riportato nei documenti, da un ente di certificazione accreditato nei casi previsti.
Questa previsione aumenta il livello di controllo sulla misura, ma comporta anche maggiori costi per le imprese, soprattutto per le PMI e per gli investimenti di importo ridotto.
Software as-a-service esclusi dall’agevolazione
Tra le novità meno favorevoli per le imprese viene segnalata l’eliminazione del riferimento ai software fruiti in modalità as-a-service.
Si tratta di un aspetto rilevante perché molte aziende utilizzano oggi soluzioni cloud accessibili via internet tramite abbonamento, senza acquisto di licenze tradizionali, installazione locale o gestione diretta degli aggiornamenti. Secondo quanto riportato nei documenti, questa tipologia di software non risulta inclusa nel perimetro agevolativo indicato dal decreto.
Per le imprese che stanno pianificando investimenti digitali, sarà quindi necessario distinguere con attenzione tra software agevolabili e soluzioni cloud in abbonamento escluse dal beneficio.
Il vero tema per le imprese: valutare il beneficio netto
L’iperammortamento 2026-2028 resta uno strumento potenzialmente molto interessante, soprattutto per gli investimenti che rientrano nel primo scaglione, con maggiorazione del 180% fino a 2,5 milioni di euro.
Tuttavia, il nuovo impianto impone un approccio più rigoroso rispetto al passato. L’impresa non deve limitarsi a verificare se il bene sia teoricamente agevolabile, ma deve valutare:
- il risparmio fiscale lordo;
- il costo della perizia tecnica asseverata;
- il costo della certificazione contabile;
- gli oneri di gestione delle comunicazioni al GSE;
- i tempi di completamento dell’investimento;
- la corretta interconnessione dei beni;
- il rispetto degli eventuali requisiti energetici;
- il rischio di decadenza dal beneficio.
Per le PMI, in particolare, l’incidenza dei costi professionali può ridurre in modo significativo la convenienza dell’agevolazione. Come evidenziato dal Sole 24 Ore, in assenza di correttivi l’iperammortamento resta attrattivo, ma il peso procedurale richiede una valutazione costi-benefici ex ante più accurata rispetto alle precedenti misure 4.0 e 5.0.
FAQ
Qual è la maggiorazione prevista dall’iperammortamento?
La maggiorazione è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Quante comunicazioni devono essere inviate al GSE?
Le comunicazioni previste sono cinque: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma, comunicazione di completamento, comunicazione periodica annuale entro il 20 gennaio e comunicazione integrativa annuale entro il 30 giugno.