Transizione 5.0: contributo fondo perduto e aiuti di Stato

Transizione 5.0: il fondo perduto per gli “esodati” è aiuto di Stato ma non concorre al reddito

La Transizione 5.0 continua a essere uno degli strumenti più rilevanti per le imprese che investono in efficienza energetica, sostenibilità e innovazione dei processi produttivi.

Un recente aggiornamento normativo ha introdotto importanti chiarimenti per le imprese ammesse all’incentivo come “esodati” nel 2026, con particolare riferimento al contributo previsto per gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni.

La novità principale riguarda due aspetti centrali: da un lato, il contributo viene confermato come aiuto di Stato; dall’altro, viene precisato che lo stesso non concorre alla formazione del reddito dell’impresa.

In questo articolo ti spieghiamo in dettaglio:

Cosa prevede l’aggiornamento

L’aggiornamento riguarda le imprese ammesse all’incentivo Transizione 5.0 come “esodati” nel 2026. Per queste imprese è previsto un contributo entro limiti di risorse pari a:

  • 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

l contributo viene riconosciuto in proporzione alle spese sostenute per specifiche tipologie di investimento legate all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla dimostrazione del risparmio energetico.

Quali investimenti sono interessati

Il contributo riguarda gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo.

Rientrano in questa categoria anche:

  • gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo;
  • i sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • le certificazioni necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici;
  • le certificazioni relative alla conformità al principio DNSH, cioè il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente.

Le certificazioni devono essere rilasciate da soggetti abilitati e devono risultare dalle comunicazioni presentate nell’ambito della procedura Transizione 5.0.

Il contributo non può superare il credito d’imposta richiesto

Un aspetto importante dell’aggiornamento riguarda il limite massimo del contributo.

Per ciascuna istanza, il contributo non può superare l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni presentate per le stesse spese. 

In termini semplici, il beneficio viene calcolato sulle spese già indicate nella procedura Transizione 5.0 e non può andare oltre l’importo del credito d’imposta originariamente richiesto per quelle stesse componenti.

Contributo 5.0 e aiuti di Stato

L’aggiornamento conferma che il contributo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Gli adempimenti connessi saranno gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo punto è particolarmente importante per le imprese che, sugli stessi investimenti, hanno già beneficiato di altri incentivi pubblici.

La qualificazione del contributo come aiuto di Stato richiede infatti una verifica attenta della compatibilità con eventuali altri sostegni ricevuti, soprattutto nei casi in cui l’impresa abbia già utilizzato altre misure agevolative per i medesimi investimenti.

Trattamento fiscale del contributo

La novità positiva riguarda il trattamento fiscale.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. Inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Pur rientrando nel quadro degli aiuti di Stato, il contributo mantiene un trattamento fiscale favorevole per l’impresa.

FAQ

Cosa riguarda l’aggiornamento sulla Transizione 5.0?

L’aggiornamento riguarda il contributo previsto per le imprese ammesse alla Transizione 5.0 come “esodati” nel 2026, con riferimento agli investimenti in impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni.

Sì. Il contributo viene riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Questo rende necessaria una verifica attenta in caso di presenza di altri incentivi pubblici sugli stessi investimenti.

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