Maggiorazione
180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
Periodo di investimento
Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
Tetto massimo
20 milioni di euro per annualità di investimento
Iperammortamento 2026: come funziona la maggiorazione del 180% sui beni strumentali 4.0
L’iperammortamento sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 esauriti. Non è un credito o un contributo a fondo perduto: è una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che riduce l’imponibile e quindi le imposte sul reddito. Per un’impresa con tax rate elevato, un investimento in macchinari 4.0 nuovi effettuato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 può generare un risparmio fiscale rilevante, diluito sulla vita utile del bene tramite le quote di ammortamento.
La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e l’iter telematico è gestito dal GSE.
Aliquote e scaglioni di investimento
La maggiorazione si applica al costo di acquisizione e si articola in tre fasce, con un tetto massimo di 20 milioni di euro per annualità di investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
- 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni di euro
La finestra temporale per effettuare gli investimenti è unica e va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il beneficio fiscale decorre dal periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, con una regola specifica per l’acconto 2026: per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto si calcola senza tener conto della maggiorazione.
Quali beni rientrano e quali sono esclusi
Sono agevolabili i beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato IV della L. 199/2025 (macchinari 4.0 interconnessi) e i beni immateriali dell’Allegato V (software, sistemi ERP, MES, PLM), a condizione che il software sia capitalizzato a bilancio. Il leasing finanziario è incluso: il concedente trasferisce il bonus al locatario. Rientrano anche gli impianti di autoproduzione energetica da rinnovabili integrati nel ciclo produttivo, con un limite di producibilità non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura e costi massimi ammissibili differenziati per taglia, ad esempio 1.420 €/kWe per il fotovoltaico fino a 20 kWe.
Sono esclusi i beni non interconnessi ai sistemi aziendali, i beni immobili e le costruzioni, i mezzi di trasporto e le imprese agricole, che dispongono di un bonus separato del 40%. Il software in cloud o SaaS in abbonamento non è ammesso perché non capitalizzato a bilancio e non genera quote di ammortamento su cui applicare la maggiorazione. Per questi investimenti si può ricorrere al Voucher MIMIT Cloud&Cyber o agli incentivi SIMEST per la Digital Transformation.
Un vincolo significativo è stato rimosso dal DL 38/2026, art. 7, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026: non è più richiesto che i beni siano prodotti in uno Stato UE o SEE. Macchinari di origine asiatica o statunitense sono quindi agevolabili.
Cumulabilità con altri incentivi: la regola della nettizzazione
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ma la base di calcolo è sempre il costo al netto delle sovvenzioni già ricevute per i medesimi costi ammissibili. Il comma 431 della L. 199/2025 dispone che il cumulo è possibile a condizione che non si coprano le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto.
Con la ZES Unica Mezzogiorno la cumulabilità è confermata: la maggiorazione si applica solo sulla quota residua di costo rimasta a carico dopo il credito ZES. Per i finanziamenti a tasso agevolato, come il fondo SIMEST 394/1981, la nettizzazione non si applica al valore nominale del finanziamento ma solo al suo Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), cioè al vantaggio economico attualizzato comunicato dall’ente in sede di concessione. Il cofinanziamento a fondo perduto rileva invece per l’intero importo nominale.
Esempio: su un investimento lordo di 10.000 euro con cofinanziamento a fondo perduto SIMEST di 2.000 e finanziamento agevolato nominale di 8.000 con ESL di 500, la base iperammortizzabile è 10.000 − 2.000 − 500 = 7.500 euro.
Non è invece ammesso il cumulo con il credito d’imposta Transizione 4.0 sul medesimo bene. Chi ha prenotato il credito 4.0 nel 2025 può rinunciare alla prenotazione e spostare l’investimento nel 2026 per accedere all’iperammortamento, operazione conveniente soprattutto per imprese con tax rate elevato.
L’iperammortamento richiede un iter telematico obbligatorio con cinque comunicazioni al GSE, perizia asseverata su ogni bene e monitoraggio annuale e semestrale per tutta la durata dell’ammortamento. Il team di Progetto Impresa gestisce l’intero processo con il servizio Realizzo+Finanzio: analisi di ammissibilità, cronoprogramma ottimizzato per la fascia del 180%, rapporti con il perito partner, gestione della piattaforma GSE e sorveglianza delle scadenze di completamento e monitoraggio. Contattaci per una verifica di pre-fattibilità sui vostri investimenti 2026-2028.
Come ti possiamo aiutare?
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FAQ
Il vincolo "Made in EU" esiste ancora?
No. Il DL 38/2026, art. 7, ha soppresso il requisito con effetto dal 1° gennaio 2026. I macchinari prodotti fuori dall’Unione Europea o dallo SEE sono ammessi all’agevolazione.
Un software in cloud è agevolabile?
No. I canoni SaaS ricorrenti non sono capitalizzati a bilancio e non generano quote di ammortamento su cui applicare la maggiorazione. È agevolabile solo il software con licenza pluriennale o sviluppo interno, capitalizzato come immobilizzazione immateriale.
Posso cumulare l’iperammortamento con il credito d’imposta 4.0 prenotato nel 2025?
No, sul medesimo bene il cumulo è vietato. È possibile rinunciare alla prenotazione 2025 e spostare formalmente l’investimento nel 2026. La convenienza dipende dal tax rate dell’impresa e va simulata entro settembre 2026, termine ultimo per rientrare nella finestra utile.


