Franchigia, reddito agrario e criteri della prassi: perché secondo gli esperti vanno ripensati
Per l’agrivoltaico attività connessa è una qualifica fiscale decisiva per le imprese agricole che producono energia. Secondo l’analisi del Sole 24 Ore, i parametri nati per il fotovoltaico tradizionale vanno ripensati, perché sul terreno degli impianti agrivoltaici si può anche coltivare.
Perché i parametri di connessione vanno rivisti?
La possibilità di coltivare il terreno occupato dagli impianti energetici mette in discussione parametri elaborati per tecnologie tradizionali e fa emergere le incongruenze degli orientamenti interpretativi succedutisi nel tempo. La produzione energetica è stata ricondotta alle attività connesse dell’articolo 2135 del Codice civile dalla legge 266/2005.
Quali sono i parametri oggi applicati?
Secondo la prassi dell’agenzia delle Entrate:
- entro la franchigia di 200 kW (ora 260mila kWh l’anno) l’energia prodotta rientra nel reddito agrario;
- per l’eccedenza non c’è alcun limite sugli impianti su strutture aziendali;
- per gli impianti a terra serve un volume d’affari agricolo, al netto dell’energia, prevalente su quello fotovoltaico (esclusi gli incentivi), oppure un ettaro agricolo ogni 10 kW oltre la franchigia, fino a 1 MW per azienda.
Cosa ha detto la Corte costituzionale?
La sentenza 66/2015 ha ricondotto il fotovoltaico all’articolo 2135, comma 3, del Codice civile, come fornitura di beni con impiego prevalente di risorse aziendali normalmente usate in agricoltura. Gli autori considerano perplessa l’idea che il terreno occupato dall’impianto sia una risorsa usata nell’attività agricola. Resta fermo il principio che l’attività connessa non deve snaturare la vocazione agricola dell’impresa.
Come è tassata l’eccedenza?
I chiarimenti successivi hanno precisato che la franchigia genera sempre reddito agrario, mentre l’eccedenza beneficia del regime forfettario al 25%, oggi riservato all’agrivoltaico, se rispetta i parametri della circolare 32/E/2009. In caso contrario si applica la tassazione ordinaria d’impresa.
Cosa vale per l’agrivoltaico avanzato?
Con la risposta 61/2025 l’Agenzia ha confermato l’applicazione dei parametri anche all’agrivoltaico avanzato. Gli autori ritengono la conclusione difficilmente condivisibile per la diversità delle tecnologie, ma escludono anche l’automatismo opposto di considerare ogni impianto agrivoltaico connesso anche fiscalmente. Richiamano inoltre l’orientamento della Cassazione (4130/2025) secondo cui l’attività accessoria non deve diventare principale per dimensioni, capitali e risorse umane impiegate.
Da dove ripartire?
Per gli autori occorre ripartire dall’articolo 2135 del Codice civile e dal criterio sostanziale della prevalenza dell’attività agricola. La connessione va valutata in base all’organizzazione complessiva dell’impresa, per distinguere gli investimenti energetici realmente integrati nell’attività agricola da quelli in cui la coltivazione ha un ruolo strumentale.
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FAQ
Qual è la franchigia per il fotovoltaico delle imprese agricole?
Entro la franchigia di 200 kW (ora 260mila kWh l’anno) l’energia prodotta dall’impresa agricola rientra nel reddito agrario.
Come è tassata l’energia oltre la franchigia?
L’eccedenza beneficia del regime forfettario al 25% se rispetta i parametri della circolare 32/E/2009; altrimenti si applica la tassazione ordinaria d’impresa.
Quali parametri valgono per gli impianti a terra?
Serve un volume d’affari agricolo, al netto dell’energia, prevalente su quello fotovoltaico (esclusi gli incentivi), oppure un ettaro agricolo ogni 10 kW oltre la franchigia, fino a 1 MW per azienda.
I parametri valgono anche per l’agrivoltaico avanzato?
Sì, secondo la risposta 61/2025 dell’Agenzia. Gli autori dell’analisi però criticano questa conclusione per la diversità delle tecnologie.


